Torna alla legge

Art. 158

642.11LIFDFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. I terzi che custodivano o amministravano beni del defunto o verso i quali il defunto vantava diritti o pretese valutabili in denaro sono tenuti a ragguagliare per scritto l’erede che ne fa domanda, per informazione dell’autorità incaricata dell’inventario.
  2. Il terzo può fornire le indicazioni richieste direttamente all’autorità incaricata dell’inventario, se all’adempimento dell’obbligo d’informare si oppongono motivi importanti.
  3. Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 127 e 128.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.