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Art. 156

642.11LIFDFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. Gli eredi e le persone che amministrano o custodiscono i beni della successione possono disporne, prima dell’inventario, soltanto con il consenso dell’autorità incaricata dello stesso.
  2. Per garantire la sicurezza dell’inventario, l’autorità incaricata del medesimo può ordinare l’apposizione immediata dei sigilli.

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