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Art. 68a

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 60 LFPr)

  1. L’organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assoggettate.
  2. Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell’articolo 60 capoverso 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l’importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.
  3. L’organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l’azienda lo richiede o è inadempiente.
  4. Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle decisioni giudiziarie ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento.

Footnotes

  1. RS 281.1

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