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Art. 66d

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
  1. La domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore comprende:
    1. i dati relativi al richiedente;
    2. un impegno scritto nei confronti della SEFRI a:
    1. sostenere l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore in questione, e 2. presentare al massimo entro cinque anni dalla prima domanda la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore; c. le fatture, rilasciate dall’operatore del corso di preparazione, che attestano i costi del corso che devono essere pagati dal richiedente; d. la ricevuta, rilasciata dall’operatore del corso di preparazione, che attesta i costi computabili del corso pagati dal richiedente; e. la prova che secondo l’ultima tassazione definitiva il richiedente ha versato un’imposta federale diretta inferiore a 88 franchi.
  2. È possibile presentare diverse domande di contributi parziali. Eventuali contributi residui possono essere richiesti dopo il ricevimento della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.

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