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Art. 66c

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
  1. La SEFRI versa contributi se:
    1. al momento della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore il richiedente è fiscalmente domiciliato in Svizzera;
    2. il corso di preparazione seguito:
    1. era iscritto nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g nell’anno in cui è iniziato, e 2. è iniziato al massimo sette anni prima della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore; c. i costi computabili del corso superano i 1000 franchi; d. il richiedente è in possesso di una ricevuta rilasciata dall’operatore del corso di preparazione che attesta il pagamento da parte dello stesso richiedente dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un’altra domanda; e. è stato sostenuto un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; f. la domanda viene presentata entro due anni dalla notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.
  2. La SEFRI versa i contributi esclusivamente alle persone che hanno seguito i corsi.

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