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Art. 66

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
  1. La SEFRI emana direttive sulla presentazione delle richieste,sul ricorso a esperti,sul preventivo e sul rendiconto di progetti ai sensi degli articoli 54–56 LFPr.1
  2. . 2
  3. Nella decisione relativa alla concessione di un contributo a un progetto ai sensi degli articoli 54–56 LFPr la SEFRI precisa in particolare:
    1. l’importo accordato;
    2. i provvedimenti per il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi;
    3. il modo di procedere in caso di sviluppi imprevisti;
    4. la valutazione dei provvedimenti adottati.
  4. Per un progetto ai sensi dell’articolo 54 LFPr, nella decisione la SEFRI stabilisce altresì:
    1. le tappe di progetti la cui durata prevista è superiore a un anno;
    2. i provvedimenti consequenziali e di attuazione;
    3. l’informazione sui risultati e la loro divulgazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 gen. 2025, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2025 82).

  2. Abrogata dalla cifra I dell’O del 29 gen. 2025, con effetto dal 1° mar. 2025 (RU 2025 82).

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