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Art. 58

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 50 LFPr)

  1. In merito all’ammissione alla procedura di qualificazione decide l’istituzione di formazione. Essa tiene conto a tale scopo anche di qualifiche acquisite al di fuori della propria offerta di formazione.
  2. Chi ha superato la procedura di qualificazione acquisisce un diploma dell’istituzione di formazione ed è autorizzato a portare il titolo di «orientatore professionale, negli studi e nella carriera ».

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