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Art. 26

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 28 cpv. 3 LFPr)

  1. L’organo responsabile presenta alla SEFRI la domanda d’approvazione del regolamento d’esame.
  2. La SEFRI coordina la configurazione dei contenuti dei regolamenti d’esame nelle professioni affini.
  3. La SEFRI può disporre un’unificazione di esami il cui campo professionale e il cui indirizzo presentano ampie sovrapposizioni.
  4. Se la domanda soddisfa le premesse, la SEFRI rende nota sul Foglio federale la presentazione del regolamento d’esame e fissa un termine d’opposizione di trenta giorni.
  5. Le opposizioni, debitamente motivate, vanno presentate per scritto alla SEFRI.

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