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Art. 25

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 28 cpv. 3 LFPr)

  1. La SEFRI approva soltanto un esame federale di professione e un esame professionale federale superiore per indirizzo specifico all’interno di un ramo.
  2. Esso verifica se:
    1. vi è un interesse pubblico;
    2. non vi è conflitto con la politica in materia di formazione o con un altro interesse pubblico;
    3. l’organo responsabile è in grado di garantire un’offerta a lungo termine su scala nazionale;
    4. il contenuto dell’esame è incentrato sulle qualifiche richieste per le attività professionali di cui si tratta;
    5. il titolo previsto non induce in errore e si differenzia dagli altri titoli.

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