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Art. 13

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 19 cpv. 1 LFPr)

  1. Le organizzazioni del mondo del lavoro ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 possono presentare una richiesta di emanazione di un’ordinanza in materia di formazione.
  2. La domanda deve essere presentata con motivazione scritta alla SEFRI.
  3. L’elaborazione e la messa in vigore delle ordinanze in materia di formazione presuppongono la collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro.
  4. La SEFRI assicura il coordinamento con e tra le cerchie interessate e i Cantoni. In caso di mancato accordo decide la SEFRI tenendo conto dell’utilità generale per la formazione professionale e di eventuali disciplinamenti delle parti sociali.

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