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Art. 12

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 19 LFPr)

  1. Oltre agli oggetti di cui all’articolo 19 capoverso 2 LFPr, le ordinanze in materia di formazione professionale di base disciplinano:
    1. le condizioni d’ammissione;
    2. le possibili forme di organizzazione della formazione per quanto concerne la trasmissione delle conoscenze e la maturità personale richiesta per l’esercizio di un’attività;
    3. gli strumenti per la promozione della qualità della formazione come i piani di formazione e strumenti ad essi correlati;
    4. le eventuali particolarità regionali;
    5. le misure relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute;
    6. le esigenze organizzative e di contenuto inerenti alla trasmissione della pratica professionale in un’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 6 lettera b;
    7. l’organizzazione, la durata e le materie d’insegnamento dei corsi interaziendali e di altri luoghi di formazione equivalenti, nonché il loro coordinamento con la formazione scolastica.
    a. sia garantita una rappresentanza della Confederazione; b. le regioni linguistiche siano equamente rappresentate.1
  2. Esse disciplinano inoltre la composizione e i compiti delle commissioni svizzere per lo sviluppo professionale e la qualità nelle professioni interessate. Le commissioni devono essere composte in modo che:
  3. Le commissioni di cui al capoverso 1bis non sono commissioni extraparlamentari ai sensi dell’articolo 57a della legge del 21 marzo 19972sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Esse sono nominate dalle organizzazioni del mondo del lavoro. I loro membri sono indennizzati da tali organizzazioni.3
  4. Di regola è prevista una seconda lingua. Essa è disciplinata in base alle necessità della rispettiva formazione di base.
  5. Le prescrizioni sulla formazione che derogano agli articoli 47, 48 lettera b e 49 della legge del 13 marzo 19644sul lavoro necessitano del consenso della Segreteria di Stato dell’economia5.
  6. Le ordinanze in materia di formazione possono prevedere norme di promozione. Queste tengono conto della formazione professionale pratica e della formazione scolastica.
  7. 6
  8. Le prescrizioni concernenti le formazioni in radioprotezione riconosciute ai sensi dell’ordinanza del 26 aprile 20177sulla radioprotezione necessitano del consenso dell’Ufficio federale della sanità pubblica.8

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I n. 6.3 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

  2. RS 172.010

  3. Introdotto dalla cifra I n. 6.3 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

  4. RS 822.11

  5. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  6. Abrogato dall’art. 82 n. 3 dell’O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967).

  7. ^^^RS^ ^ 814.501 ^

  8. Introdotto dalla cifra II n. 1 dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5651). Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).

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