(art. 24 cpv. 2 lett. b LPers)
- Il datore di lavoro può esigere dagli impiegati occupati all’estero di essere informato se:
- fanno parte di associazioni;
- si allontanano dallo Stato di residenza;
- pubblicano testi o rilasciano dichiarazioni pubbliche.
- Gli impiegati non devono esercitare cariche pubbliche nel loro luogo di lavoro all’estero.
- Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per l’esercizio di cariche pubbliche all’estero da parte di persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero.1