172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 18 cpv. 2 LPers)
L’adeguamento al potere d’acquisto compensa le differenze esistenti tra il livello dei prezzi dei beni di consumo e delle prestazioni di servizio nel luogo di lavoro e il livello dei prezzi di Berna. Esso tiene conto sia delle circostanze particolari che influiscono sul costo della vita nel luogo di lavoro sia del tasso ufficiale di cambio.
Sono soggetti del tutto o in parte all’adeguamento al potere d’acquisto, per eccesso o per difetto, lo stipendio, le prestazioni che integrano l’assegno familiare di cuiall’articolo 51a , gli importi forfettari per attività di pubbliche relazioni e le indennità per le spese sul luogo di lavoro.1
Al termine del loro impegno in organizzazioni internazionali, gli impiegati di cui all’articolo 2 capoverso 1, fatti salvi i capimissione, sono impiegati nella funzione svolta prima del loro congedo o in un’altra funzione ragionevolmente esigibile. Se ciò non è possibile, il rapporto di lavoro è disdetto in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 lettera e LPers, dietro versamento di un’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1 e 2biscorrispondente al massimo a uno stipendio annuo.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803). ↩
Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari (RU 2008 145). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569). ↩
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