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Commenti: Art. 82 | Omnilex
Law
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Art. 82
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Art. 82
172.220.111.3
OPers
Federal Council Ordinance
1 gen 2002
Fonte originale
(art. 18 cpv. 2 LPers)
Agli impiegati sono rimborsate le spese collegate al soggiorno all’estero e alla funzione esercitata.
Nello stabilire l’indennità per le spese sostenute sono tenuti in debito conto i maggiori o minori costi sorti a seguito di un soggiorno all’estero.
I maggiori costi sono rimborsati segnatamente sotto forma di:
rimborso spese;
adeguamento per eccesso del potere d’acquisto;
importi forfettari per attività di pubbliche relazioni.
Sono considerati minori costi:
l’esenzione fiscale;
l’adeguamento per difetto del potere d’acquisto.
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