172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 17a LPers)
Se l’esercizio lo permette, agli impiegati sono offerti modelli di orario di lavoro flessibile e la possibilità di lavorare a tempo parziale o di condividere il posto di lavoro.
Gli impiegati prestano il loro tempo di lavoro sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno o su quello basato sulla fiducia.
Per motivi aziendali i Dipartimenti possono offrire in aggiunta il modello di orario di lavoro flessibile.
Gli impiegati convengono il modello di orario di lavoro con il loro superiore. È fatto salvo l’articolo 64b capoversi 2 e 4.
L’autorità competente di cui all’articolo 2 può adeguare in modo unilaterale il modello di orario di lavoro prima della scadenza della durata convenuta per motivi oggettivi e nel rispetto dei termini di cui all’articolo 30a capoverso 2. Malattie e infortuni non costituiscono motivi oggettivi.
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