172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 17a LPers)
Se l’esercizio lo permette, i superiori promuovono le forme di lavoro flessibili per quanto attiene al tempo e al luogo di lavoro.
I superiori convengono con gli impiegati i luoghi in cui è fornita la prestazione lavorativa. A tal fine accordano la massima libertà di scelta possibile nel rispetto degli interessi aziendali.
Se il luogo di lavoro di un impiegato è in Svizzera, il lavoro mobile all’estero non è per principio ammesso. I responsabili delle unità amministrative possono autorizzare il lavoro mobile all’estero in casi eccezionali debitamente motivati; a tal fine tengono conto dei possibili ostacoli giuridici o di natura tecnica in materia di sicurezza.1
Una possibile eccezione è rappresentata segnatamente dal lavoro nel proprio luogo di residenza se svolto da frontalieri che vi possono fornire una parte della prestazione lavorativa.2
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 616). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 616). ↩
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