In caso di interruzione del lavoro dovuta ad accoglimento di bambini in tenera età per curarli ed educarli in vista di un’adozione futura, lo stipendio è versato durante due mesi.
Se entrambi i genitori adottivi lavorano presso l’Amministrazione federale, il diritto si applica solo a uno di loro. Essi possono ripartirsi liberamente i due mesi di interruzione del lavoro.
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 2 dell’O del 10 giu. 2005 concernente l’introduzione dell’indennità di maternità nella legislazione sul personale federale, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2479). ↩
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