172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 17a LPers)
In caso di interruzione del lavoro a causa dell’assistenza prestata a figli con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati all’impiegato durante 14 settimane al massimo.
Un figlio ha gravi problemi di salute, se:
si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;
sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.
Il congedo di assistenza deve essere fruito entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal primo giorno dell’interruzione del lavoro di cui al capoverso 1.
Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto. Una ricaduta, che si verifica dopo un periodo prolungato senza disturbi, è considerata un nuovo evento.
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