172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 15 LPers)
Per acquisire personale particolarmente qualificato e indurlo a rimanere, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può concedere un’indennità in funzione del mercato del lavoro che ammonta fino al 20 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. L’indennità in funzione del mercato del lavoro è concessa per cinque anni al massimo.1
La concessione dell’indennità sottostà all’approvazione del DFF. Il Consiglio federale decide in merito alla concessione dell’indennità agli impiegati di cui all’articolo 2 capoverso 1.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). ↩
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