172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 15 LPers)
La somma dei premi di prestazione non può superare, per anno civile, il 10 per cento dello stipendio annuo.1
Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono su domanda dei superiori diretti degli impiegati l’ammontare dei premi di prestazione e dei premi spontanei.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569). ↩
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