172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Per gli impiegati assunti con il sistema salariale precedente, lo stipendio al 1° gennaio 2027 corrisponde allo stipendio precedente sommato all’indennità di residenza applicabile il 31 dicembre 2026.
Se lo stipendio al 31 dicembre 2026 sommato all’indennità di residenza applicabile è inferiore allo stipendio iniziale previsto nella classe di stipendio per il corrispondente anno di esperienza, lo stipendio al 1° gennaio 2027 è aumentato fino a raggiungere tale stipendio iniziale.
L’evoluzione dello stipendio decisa nel 2026 secondo l’articolo 39 capoverso 5 ha effetto dal 1° gennaio 2027 sulla base dello stipendio di cui al capoverso 1.
L’importo delle indennità di funzione e delle indennità in funzione del mercato del lavoro concesse prima del 1° gennaio 2027 è calcolato secondo il diritto vigente.
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