172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 20211della LAVS2, l’impiegata ha diritto a un nuovo rapporto di lavoro alle stesse condizioni di assunzione fino al 65° anno d’età al massimo. La domanda deve essere presentata all’autorità competente al più tardi sei mesi prima della fine del rapporto di lavoro.
L’impiegata il cui rapporto di lavoro è disdetto a seguito di pensionamento anticipato volontario prima del raggiungimento dell’età di riferimento stabilita allalettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS hadiritto all’aumento reale dello stipendio secondo l’articolo 44a capoverso 2.
L’impiegata che va in pensione prima di raggiungerel’età di riferimento stabilita allalettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS può ottenere una rendita transitoria secondo l’articolo88f capoverso 1.
Per motivi validi, in aggiunta alle rendite di cui all’articolo 105b capoversi 1 e 2, il datore di lavoro può assumere completamente o parzialmente i contributi dell’impiegata dovuti sul reddito in forma di rendita secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 19473sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al massimo fino al raggiungimento dell’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS.