Se l’esecuzione corretta dei compiti è compromessa, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può sospendere in via cautelare l’impiegato dal servizio oppure attribuirgli un’altra funzione se:
sono constatati o supposti avvenimenti gravi dal punto di vista penale o disciplinare;
sono rilevate irregolarità ripetute; oppure
è ostacolato un procedimento in corso.
Inoltre, essa può ridurre o sopprimere lo stipendio e altre prestazioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). ↩
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