172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 25 LPers)
Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, i Dipartimenti trasmettono gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.
L’apertura di un procedimento penale contro gli impiegati è disciplinata dall’articolo 7 dell’ordinanza del 30 dicembre 19581concernente la legge sulla responsabilità.