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Art. 194

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall’Assemblea federale.
  2. Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
  3. L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unità della forma.

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