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Art. 193

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall’Assemblea federale.
  2. Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.
  3. Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.
  4. Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.

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