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Art. 86

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell’ambito della circolazione stradale, l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo.
  2. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:
    1. il prodotto netto della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali di cui all’articolo 85a ;
    2. il prodotto netto dell’imposta speciale di consumo di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera d;
    3. il prodotto netto del supplemento di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera a;
    4. il prodotto netto dell’imposta di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera b;
    5. una quota del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all’anno; la legge disciplina l’indicizzazione di questo importo;
    6. di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e;
    7. il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall’integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali;
    8. altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.
  3. È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
    1. contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
    2. contributi ai costi delle strade principali;
    3. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
    4. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
    5. contributi ai Cantoni senza strade nazionali;
    6. ricerca e amministrazione;
    7. i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g.
  4. Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e.
  5. Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell’ambito di tale finanziamento, il prodotto dell’imposta di consumo di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo.

1 commentary

N1.Imposta sui carburanti e finanziamento del trasporto aereo

Sulla base dell'art. 86 cpv. 1 Cost. la Confederazione può imporre un'imposta di consumo sui carburanti. Ai sensi dell'art. 87b Cost., la metà del provento netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione (e del relativo supplemento) è destinata a compiti e spese connessi al trasporto aereo; ciò comprenÞ anche i contributi a misure volte a promuovere un elevato livello di sicurezza tecniÊ nel trasporto aereo.

Die Gesetzgebung über die Luftfahrt ist Sache des Bundes (Art. 87 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, BV; SR 101). Der Bund kann auf Treibstoffen eine Verbrauchssteuer erheben (Art. 86 Abs. 1 BV), wobei er nach Art. 87b BV die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen und den Zuschlag auf der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen für Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Luftverkehr verwendet. Dazu gehören auch Beiträge an Massnahmen zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus im Luftverkehr (Bst. c).
Die Gesetzgebung über die Luftfahrt ist Sache des Bundes (Art. 87 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, BV; SR 101). Der Bund kann auf Treibstoffen eine Verbrauchssteuer erheben (Art. 86 Abs. 1 BV), wobei er nach Art. 87b BV die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen und den Zuschlag auf der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen für Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Luftverkehr verwendet. Dazu gehören auch Beiträge an Massnahmen zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus im Luftverkehr (Bst. c).