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Art. 119a

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.
  2. Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa.
  3. La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.

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