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Art. 119

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica.
  2. La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:
    1. tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
    2. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo;
    3. 1 le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita;
    4. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
    5. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
    6. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;
    7. ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.

Footnotes

  1. Accettato nellavotazione popolare del 14 giu. 2015, in vigore dal 14 giu. 2015 (DF del 12 dic. 2014, DCF del 21 ago. 2015 –RU 2015 2887;FF 2013 5041, 2014 8363, 2015 5163).

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