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Art. 119cbis

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 85 cpv. 1 lett. a e 85b cpv. 2 LADI)

  1. Agli uffici di collocamento privati chiamati a svolgere compiti di consulenza e di collocamento non possono essere delegati compiti sovrani quali la verifica dell’idoneità al collocamento o la decisione di sanzioni.
  2. Il servizio cantonale competente disciplina la collaborazione tra gli uffici di collocamento privati e gli URC mediante un contratto scritto. Tale contratto impegna gli uffici di collocamento privati:
    1. a informare l’URC sugli sforzi intrapresi in vista del collocamento e a notificargli i casi di comportamenti errati degli assicurati;
    2. 1 a fornire all’URC le informazioni necessarie a quest’ultimo per svolgere il suo compito di osservazione del mercato di lavoro mediante il sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bislett. b LADI).
  3. Gli uffici di collocamento privati possono essere indennizzati mediante il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione per le prestazioni fornite. L’ufficio di compensazione determina le prestazioni che danno diritto a un’indennità e l’importo della stessa.
  4. I dati concernenti gli assicurati o gli impieghi liberi possono essere trasmessi agli uffici di collocamento privati o a terzi soltanto previo consenso degli assicurati e dei datori di lavoro interessati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).

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