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Art. 119c

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 85d e 113 cpv. 2 lett. d LADI)

  1. Il Cantone elabora per le sue commissioni tripartite un regolamento concernente i compiti, le competenze e l’organizzazione delle stesse. Detto regolamento dev’essere trasmesso all’ufficio di compensazione per informazione.
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  3. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio. L’ufficio di compensazione stabilisce le tariffe. Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).

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