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Art. 119d

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 85f e 92 cpv. 7 LADI)

  1. L’ufficio di compensazione approva le domande di partecipazione temporanea alla copertura dei costi per migliorare la collaborazione interistituzionale a condizione che:
    1. tutte le istituzioni che assegnano persone partecipino ai costi dei provvedimenti secondo le loro basi legali;
    2. tali provvedimenti aumentino le prospettive di collocamento dei partecipanti.
  2. Lo scambio di servizi tra le istituzioni è disciplinato da una convenzione sulle prestazioni.
  3. L’ufficio di compensazione fa annualmente rapporto alla Commissione di sorveglianza sulle attività e sulle decisioni relative alla collaborazione interistituzionale.

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