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Art. 112

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

  1. La cassa di disoccupazione, entro un termine di 30 giorni dalla consegna del rapporto di revisione, può sollevare obiezioni contro le contestazioni provvisorie e presentare o completare i documenti giustificativi mancanti o incompleti.
  2. L’ufficio di compensazione può prorogare questo termine se la cassa di disoccupazione presenta per scritto, prima della scadenza, una domanda motivata.
  3. Può respingere il completamento tardivo degli atti, se la cassa di disoccupazione ha presentato reiteratamente atti gravemente incompleti.

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