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Art. 113

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

  1. L’ufficio di compensazione, trascorso il termine di obiezione, dà alla cassa di disoccupazione le istruzioni necessarie.
  2. Designa i pagamenti contestati, di cui al beneficiario dev’essere chiesta la restituzione, e addebita simultaneamente alla cassa di disoccupazione gli importi corrispondenti.
  3. Per i pagamenti contestati, di cui la restituzione non può essere chiesta, l’ufficio di compensazione fa valere verso il titolare le sue eventuali pretese di risarcimento.

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