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Art. 111b

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 88 cpv. 2terLADI) Il datore di lavoro che riscuote indebitamente l’indennità per lavoro ridotto o per intemperie deve pagare una penalità equivalente all’importo dell’indennità percepita abusivamente moltiplicato per il doppio del rapporto tra le ore dichiarate indebitamente e il numero totale di ore annunciate alla cassa di disoccupazione.

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