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Art. 109a

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 83 cpv. 1 lett. c LADI)

  1. L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano annualmente la tenuta dei conti nonché, periodicamente e per sondaggio, l’inventario dei collocamenti finanziati dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 814).

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