837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 83 cpv. 1 lett. c LADI)
L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano annualmente la tenuta dei conti nonché, periodicamente e per sondaggio, l’inventario dei collocamenti finanziati dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.