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Art. 109

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 83 e 92 LADI)

  1. Il controllo della gestione degli organi esecutivi dell’assicurazione contro la disoccupazione comprende:1
    1. il controllo della tenuta dei conti e dell’inventario (art. 109a );
    2. il controllo delle applicazioni informatiche (art. 109b );
    3. la revisione dei pagamenti e i controlli presso i datori di lavoro (art. 110);
    4. 2 il controllo del modo in cui i servizi competenti eseguono la legge.
  2. L’ufficio di compensazione può incaricare un ufficio fiduciario del controllo.
  3. .3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 814).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

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