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Art. 109b

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 83 cpv. 1bisLADI)1 L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano periodicamente e per sondaggio le applicazioni informatiche nonché le misure tecniche e di sicurezza. Il controllo si estende segnatamente al sistema dei pagamenti della cassa di disoccupazione e alle applicazioni contabili e finanziarie.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).

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