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Art. 108

837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

(art. 81 cpv. 1 lett. e LADI)

  1. Le casse di disoccupazione tengono i loro libri contabili secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione.
  2. ** L’anno contabile corrisponde all’anno civile. Le casse di disoccupazione presentano all’ufficio di compensazione il conto d’esercizio e il bilancio dell’anno contabile entro la fine di gennaio.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

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