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Art. 18j

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. Per lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione del sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG1, l’Ufficio centrale di compensazione ha accesso ai seguenti dati:
    1. il numero AVS e la data di nascita del figlio che dà diritto all’assegno familiare;
    2. il numero AVS dell’avente diritto;
    3. il tipo di assegno familiare;
    4. l’inizio e la fine del diritto.
  2. I servizi cantonali di cui all’articolo 21e bisLAFam hanno accesso ai seguenti dati:
    1. il numero AVS del figlio che dà diritto all’assegno familiare;
    2. il numero AVS dell’avente diritto;
    3. la relazione intercorrente tra il figlio che dà diritto all’assegno familiare e l’avente diritto;
    4. il tipo di assegno familiare;
    5. l’inizio e la fine del diritto.

Footnotes

  1. RS 834.1

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