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Art. 18i

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. I dati del registro degli assegni familiari sono conservati per cinque anni a decorrere dal mese in cui termina il diritto all’assegno familiare; alla scadenza del termine sono sottoposti all’Archivio federale per l’archiviazione.
  2. I dati giudicati privi di valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

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