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Art. 18f

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. La trasmissione dei dati tra i servizi di cui all’articolo 21c LAFam avviene per via elettronica.
  2. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l’Ufficio centrale di compensazione immette i dati nel registro degli assegni familiari.
  3. I servizi di cui all’articolo 21c LAFam sono responsabili dell’esattezza dei dati.

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