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Art. 18e

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. L’UFAS controlla almeno una volta l’anno il numero delle notifiche effettuate da ognuno dei servizi di cui all’articolo 21c LAFam.
  2. Se constata lacune o presume inadempienze invita il servizio interessato a fornire i dati richiesti entro un determinato termine.
  3. Se il servizio non dà seguito alla richiesta, l’UFAS ne informa la competente autorità di vigilanza.

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