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Art. 18c

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. Le autorità competenti per le adozioni e le misure di protezione dell’infanzia, a tutela del bene del figlio, possono ordinare all’Ufficio centrale di compensazione di renderne i dati inaccessibili al pubblico.
  2. L’Ufficio centrale di compensazione rende inaccessibili i dati entro un giorno lavorativo dal ricevimento dell’istruzione.

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