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Art. 18b

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

I seguenti servizi sono autorizzati ad accedere in linea al registro degli assegni familiari:1

  1. i servizi di cui all’articolo 21c LAFam;
  2. i servizi svizzeri competenti per il coordinamento degli assegni familiari nelle relazioni internazionali;
  3. le autorità cantonali che esercitano la vigilanza conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LAFam;
  4. 2 l’UFAS, per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 27 capoverso 2 LAFam e all’articolo 72a capoverso 2 lettera c LAVS;;
  5. la Segreteria di Stato dell’economia, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 83 capoverso 1 della legge del 25 giugno 19823sull’assicurazione contro la disoccupazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).

  3. RS 837.0

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