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Art. 13

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

(art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LAFam)

  1. Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima e pagamenti nel quadro di un’eventuale perequazione cantonale degli oneri.
  2. La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari.

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