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Art. 12

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

(art. 14 LAFam)

  1. Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera a LAFam.
  2. Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera c LAFam devono annunciarsi all’autorità competente del Cantone in cui intendono esercitare la loro attività.

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