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Art. 10a

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

(art. 13 cpv. 2bisLAFam)

  1. Il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari nasce il primo giorno del mese in cui inizia l’attività indipendente e si estingue l’ultimo giorno del mese in cui questa cessa.
  2. Per il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari in caso di interruzioni dell’attività lucrativa o di decesso della persona indipendente si applica per analogia l’articolo 10.

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