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Art. 10

836.21OAFamiFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

(art. 13 cpv. 1, 2 e 4 LAFam)

  1. Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all’articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)1, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.
  2. Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.2
  3. Dopo un’interruzione giusta il capoverso 1 o 1bisil diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.3
  4. Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:
    1. al massimo 16 settimane, in caso di congedo di maternità;
    2. al massimo 22 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato;
    3. 4 al massimo 16 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito al decesso dell’altro genitore;
    4. 5 al massimo 24 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato e al decesso dell’altro genitore;
    5. 6 al massimo 2 settimane, in caso di congedo per l’altro genitore;
    6. 7 al massimo 16 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo per l’altro genitore in seguito al decesso della madre;
    7. 8 al massimo 24 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo per l’altro genitore in seguito al decesso della madre e alla degenza ospedaliera del neonato;
    8. al massimo 14 settimane, in caso di congedo per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio;
    9. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di adozione;
    10. il congedo, in caso di congedo giovanile secondo l’articolo 329e capoverso 1 CO.9
  5. Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi.

Footnotes

  1. RS 220

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4951).

  4. Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).

  5. Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).

  6. Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).

  7. Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).

  8. Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).

  9. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).

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