831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
Le donne nate nel 1942–1943, il cui rapporto di lavoro si è concluso con il compimento del 62° anno di età, hanno diritto a una prestazione di vecchiaia se non esercitano più alcuna attività lucrativa né sono annunciate all’assicurazione contro la disoccupazione.
Per le donne nate nel 1942, il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia non può comportare l’applicazione di un’aliquota di conversione inferiore al 7,20 per cento.
Per le donne nate nel 1943, che vanno in pensione anticipatamente, l’aliquota di conversione della rendita è adeguata di conseguenza.
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